Art. 37 – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Art. 37, c. 1,2
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione
di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi’ a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
APRILE 2017
GENNAIO 2017
- LG 190/2012 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA – PUBBLICAZIONE DATI SUI CONTRATTI DI APPALTO
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GENNAIO 2016
- LG 190/2012 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA – PUBBLICAZIONE DATI SUI CONTRATTI DI APPALTO
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NOVEMBRE 2015
- Contratto di prestazione d’opera – Prof. Marconato
- Contratto di assistenza – Sig. Scagnetti Michele
APRILE 2015
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6 NOVEMBRE 2014
CONVENZIONE DI CASSA