Art. 29 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli
indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
Art. 29, c. 2
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all’articolo 19 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22 del
medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.