Art. 24 – Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa
Art. 24, c. 1
1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla
propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.